Il Rischio Incendio
Valutazione del rishcio incendio e adozione corretta di misure preventive e protettive
La Valutazione dei Rischi di Incendio dev’essere svolta indipendentemente dall’obbligo o dall’esistenza di un Certificato di Prevenzione Incendi (CPI). Non potendosi MAI escludere la possibilità che si possa determinare un evento di questo tipo, la Valutazione dei rischi di incendio deve essere sempre svolta in tutte le attività, pubbliche e private, alle quali siano addetti lavoratori subordinati o a essi equiparati.
Difatti anche nei luoghi di lavoro classificati a “Basso rischio incendio”, con l’adozione di criteri semplificati per la valutazione del rischio di incendio si individuano le giuste strategie e misure di prevenzione, protezione e gestionali antincendio da adottare .
Sono considerati luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio
quelli ubicati in attività non soggette e non dotate di specifica regola tecnica verticale, aventi tutti i seguenti requisiti aggiuntivi:
- con affollamento complessivo ≤ 100 occupanti;
- con superficie lorda complessiva ≤1;
- con piani situati a quota compresa tra -5 m e 24 m;
- ove non si detengono o trattano Materiale combustibile in quantità significative;
Inoltre saranno oggetto di analisi:
- individuazione di necessità particolari o persone con esigenze speciali, per tenerne conto nella progettazione e realizzazione delle misure di sicurezza antincendio.
- Analisi e valutazione delle finalità e caratteristiche del sistema d’esodo, al fine di assicurare che in caso di incendio gli occupanti del luogo di lavoro possano raggiungere un luogo sicuro, autonomamente o con assistenza.
- Adozione e verifica periodica delle misure preventive antincendio e dell’osservanza dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni normali di esercizio che scaturiscono dalla valutazione del rischio d’incendio;
- Analisi efficacia, adeguatezza, numero e posizione degli impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio e conseguente progettazione del piano dei controlli finalizzato al mantenimento degli stessi.
Tale valutazione sarà effettuata in relazione alla complessità del luogo di lavoro ed in conformità ai criteri indicati nell’art. 3 del D.M. 03 Settembre 2021 (che abroga il decreto del Ministro dell’interno del 10 marzo 1998.)e deve essere coerente e complementare con la valutazione del rischio esplosione, ove richiesta.
Ogni quanto è previsto l’aggiornamento della valutazione del rischio incendio
Tale valutazione è programmata, effettuata ed aggiornata ogni qual volta si verifichino mutamenti che potrebbero renderla obsoleta..
Il Nostro Servizio Professionale
Per effettuare una corretta redazione del documento di valutazione del RISCHIO INCENDIO gestiamo l’analisi dei luoghi di lavoro, tenendo conto in particolare:
- del tipo di attività;
- delle sostanze e dei materiali utilizzati e/o depositati;
- delle caratteristiche costruttive, dimensionali e distributive dei luoghi di lavoro (strutture, aree di piano, superfici totali, coperture ecc.);
- del numero massimo ipotizzabile delle persone che possono essere presenti contemporaneamente nei luoghi di lavoro”.
- determinare i fattori di pericolo d’incendio;
- materiali e sostanze combustibili o infiammabili (esempio grandi quantitativi di materiali cartacei, liquidi e vapori infiammabili, gas infiammabili, polveri infiammabili, sostanze esplodenti, prodotti chimici infiammabili in combinazione con altre sostanze che possono essere presenti, …);
- sorgenti di innesco (esempio fiamme libere, scintille. archi elettrici, superfici a temperatura elevata, cariche elettrostatiche, campi elettromagnetici, macchine, impianti ed attrezzature obsolete o difformi dalle norme di buona tecnica, …);
- fattori trasversali (esempio territorio ad alta sismicità, vicinanza con altre attività ad alto rischio d’incendio, metodologie di lavoro non corrette, carenze di manutenzione di macchine ed impianti, …);
- identificare le persone esposte al rischio d’incendio;
- pubblico occasionale;
- persone che non hanno familiarità con i luoghi di lavoro in genere e con le vie e le uscite di emergenza in particolare (come ad esempio i lavoratori appartenenti alle imprese di pulizia, di manutenzione, mensa ecc);
- persone con mobilità, vista o udito menomato o limitato;
- persone incapaci di reagire prontamente in caso di emergenza;
- lavoratori la cui attività viene svolta in aree a rischi specifico d’ incendio;
- lavoratori i cui posti di lavoro risultano ubicati in locali (o aree) isolati dal resto dei luoghi di lavoro ecc.”.
- Valutare l’entità dei rischi accertati;
- Individuare le misure di prevenzione e protezione;
- Programmare le misure antincendio, ritenute più opportune.
- Elaborazione delle procedure di sicurezza e organizzative, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere.
- Elaborazione del documento di valutazione dei rischi.