Rischio Vibrazioni

Valutazione del Rischio dovuto a Vibrazioni Meccaniche mano braccio e corpo intero

La valutazione del rischio vibrazioni  richiede di analizzare tutti quei fenomeni che sollecitano il sistema ‘mano-braccio’ e il sistema ‘corpo intero’.

Esse possono rappresentare un fattore di rischio per i lavoratori esposti, come d esempio l’insorgere di patologie come l’angiopatia e l’osteoartropatia da vibranti.

Comparti, le mansioni, i lavoratori esposti a questo rischio.

Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio

Possono essere esposti i lavoratori che utilizzano:

  1. scalpellatori;
  2. martelli demolitori e picconatori;
  3. trapani a percussione;
  4. avvitatori ad impulso;
  5. cesoie e roditrici per metalli;
  6. levigatrici orbitali;
  7. seghe circolari;
  8. seghetti alternativi;
  9. smerigliatrici;
  10. motoseghe;
  11. decespugliatori, …

Vibrazioni trasmesse al sistema corpo intero

vibrazion corpo intero

Riguardano le attività lavorative svolte a bordo di mezzi di trasporto o di movimentazione, quali:

  1. ruspe;
  2. pale meccaniche;
  3. trattori;
  4. macchine agricole;
  5. autobus;
  6. carrelli elevatori;
  7. camion;
  8. imbarcazioni, ecc.,
Ogni quanto è previsto l’aggiornamento della valutazione del rischio da Vibrazioni

La valutazione dei rischi derivanti da  esposizione a Vibrazioni  è programmata, effettuata ed aggiornata, con cadenza almeno quadriennale, da personale qualificato nell’ambito del servizio di prevenzione e protezione in possesso di specifiche conoscenze in materia, oppure ogni qual volta si verifichino mutamenti che potrebbero renderla obsoleta, ovvero, quando i risultati della sorveglianza sanitaria rendano necessaria la sua revisione

Il Nostro Servizio Professionale

Ipotesi con misurazioni:

  • sopralluogo presso l’ambiente di lavoro;
  • analisi del ciclo produttivo e delle specifiche mansioni;
  • identificazione dei punti di rilievo e dei tempi di esposizione;
  • rilievi, campionamenti, raccolta dati, utilizzo banche dati o informazioni specifiche di letteratura (se possibile);
  • elaborazione dei dati rilevati;
  • valutazione dei livelli di esposizione;
  • stesura del Documento di Valutazione dei Rischi Specifici;
  • definizione delle misure di sicurezza e del piano di miglioramento;
  • consegna e indicazione delle eventuali criticità rilevate e delle modalità per la messa a norma.
Ipotesi senza  misurazioni:

Nell’ipotesi di una valutazione senza misurazioni “la relazione tecnica dovrà indicare:

  • l’individuazione di eventuali fattori potenzianti il rischio (ad es.: ototossici, vibrazioni, rumori impulsivi, ecc.), come identificati dall’art.190, comma 1;
  • l’indicazione delle motivazioni che escludono il superamento dei valori di azione inferiori nella giornata/settimana/settimana ricorrente a massimo rischio;
  • le conclusioni con le eventuali indicazioni specifiche per la riduzione del rischio.

L’articolo 202  del Dlgs 81/08 ricorda che il livello di esposizione alle vibrazioni meccaniche “può essere valutato mediante l’osservazione delle condizioni di lavoro specifiche e il riferimento ad appropriate informazioni sulla probabile entità delle vibrazioni per le attrezzature o i tipi di attrezzature nelle particolari condizioni di uso reperibili presso banche dati dell’ISPESL o delle regioni o, in loro assenza, dalle informazioni fornite in materia dal costruttore delle attrezzature”.

Si dovranno utilizzare i dati rilevati sul campo della BDV (consultabile sul sito www.portaleagentifisici.it) “solo se ci si trova in condizioni espositive sostanzialmente analoghe a quelle descritte” (stesso utensile/macchina nelle stesse condizioni operative).

Questa operazione va distinta dalla misurazione, che richiede l’impiego di attrezzature specifiche e di una metodologia appropriata e che resta comunque il metodo di riferimento.

Si precisa che per le situazioni nelle quali è evidente che “l’ esposizione a vibrazioni risulti trascurabile”, “si può ricorrere alla cosiddetta ‘giustificazione’ e, in tal caso, non sarà necessario approfondire oltre la valutazione del rischio oppure, nei casi dubbi, ci si potrà limitare ad alcune misurazioni, in maniera da poter escludere il superamento dei valori inferiori d’azione anche per i lavoratori più a rischio”.

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