Il Rischio Elettrico
Valutazione e misure di prevenzione e protezione rischio elettrico
Il Titolo III del D. Lgs. 81/08, al Capo III “Impianti e apparecchiature elettriche”, riprende e sviluppa gli obblighi del datore di lavoro connessi alla presenza e valutazione del rischio elettrico.
Appare rilevante l’esplicito obbligo introdotto dall’art. 80 “Obblighi del datore di lavoro”, comma 2, a carico del datore di lavoro, di valutare i rischi di natura elettrica connessi con la presenza di impianti e apparecchi elettrici, tenendo in considerazione tre principali aspetti:
- le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro considerando eventuali interferenze (e conseguenti rischi interferenti);
- i rischi elettrici presenti nel luogo di lavoro;
- tutte le condizioni di esercizio prevedibili degli impianti ed apparecchi elettrici.
Un pre-requisito per la valutazione del rischio elettrico è la rispondenza degli impianti elettrici ai requisiti di legge
Nello specifico la realizzazione degli impianti devono avvenire secondo la “Regola dell’arte”. Pertanto la verifica di conformità degli impianti, in altri termini, è un’attività che deve essere svolta a monte della valutazione del rischio elettrico e che, se non dà luogo ad un riscontro positivo, determina già una condizione di rischio per i lavoratori inaccettabile.
In sostanza la valutazione del rischio elettrico dovrà concentrarsi sui rischi residui.
Ogni quanto è previsto l’aggiornamento della Valutazione del Rischio Elettrico
La valutazione del rischio elettrico è programmata, effettuata ed aggiornata ogni qual volta si verifichino mutamenti che potrebbero renderla obsoleta, ovvero, quando i risultati della sorveglianza sanitaria rendano necessaria la sua revisione.
Il Nostro Servizio Professionale
Per effettuare una corretta redazione del documento di valutazione del Rischio Elettrico effettuiamo il seguente servizio:
- Sopralluogo
- Analisi e suddivisione della realtà aziendale classificando aree omogenee per il rischio elettrico (es. Luoghi ordinari;luoghi a maggior rischio in caso d’incendio;luoghi conduttori ristretti, luoghi a rischio esplosione,locali ad uso medico, ecc…)
- Analisi e suddivisione attività lavorative svolte, o che verranno svolte all’ interno delle aree omogenee.
- Valutare l’entità dei rischi accertati;
- Stesura del Documento di Valutazione dei Rischi Specifici;
- Individuare le misure di prevenzione e protezione;
- Programmare le misure preventive e protettive ritenute più opportune.
Come garantire la conformità degli impianti elettrici installati
- accertarsi che l’impianto elettrico sia installato nel rispetto delle specifiche disposizioni applicabili, ossia, sia progettato ed installato a regola d’arte, verificando la documentazione di progetto (ove necessaria) e le dichiarazioni di conformità rilasciate dagli installatori ai sensi del D.M. 37/08 o facendo periziare l’impianto (richiedendo il rilascio della dichiarazione di rispondenza DIRI ai sensi del D.M. 37/08);
- accertarsi che i fabbricati risultino protetti dalle scariche atmosferiche, ovvero dotati di idonei sistemi di protezione contro le scariche atmosferiche, in conformità alle norme tecniche (in particolare CEI EN 62305-2);
- assoggettare l’impianto elettrico a regolare manutenzione e verifica in base ad un programma di controlli predisposto tenendo conto delle disposizioni legislative vigenti, delle indicazioni contenute nei manuali d’uso e manutenzione delle apparecchiature ricadenti nelle direttive specifiche di prodotto e di quelle indicate nelle pertinenti norme tecniche (ad es. guida CEI 0-10), comprovando con idonee registrazioni l’effettuazione di tale attività di manutenzione;
- Assoggettare l’impianto elettrico alle previste verifiche periodiche di cui al D.P.R. 462/01 (attività documentata per mezzo dei verbali rilasciati dal soggetto verificatore).