La valutazione del Rischio Rumore
Valutazione del rischio dovuta ad Esposizione a Rumore
L’art.190 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Impone al datore di lavoro “di effettuare una valutazione del rumore, all’interno della propria azienda e indipendentemente dal settore produttivo, nella quale siano presenti lavoratori subordinati, o equiparati ad essi, al fine di individuare gli esposti al rischio ed attuare necessari ed idonei interventi di prevenzione e protezione della salute”.
E laddove non si possa fondatamente escludere che siano superati i valori inferiori di azione (LEX,8h > 80dB(A) o Lpicco > 135dB(C)) la valutazione deve prevedere anche misurazioni”.
Ogni quanto è previsto l’aggiornamento della Valutazione del Rischio Rumore
La valutazione dei rischi derivanti da esposizioni a Rumore è programmata, effettuata ed aggiornata, con cadenza almeno quadriennale, da personale qualificato nell’ambito del servizio di prevenzione e protezione in possesso di specifiche conoscenze in materia, oppure ogni qual volta si verifichino mutamenti che potrebbero renderla obsoleta, ovvero, quando i risultati della sorveglianza sanitaria rendano necessaria la sua revisione.
Come si procede alla Valutazione del Rischio Rumore
Per le situazioni nelle quali è evidente che “l’ esposizione a rumore risulti trascurabile”, “si può ricorrere alla cosiddetta “Giustificazione” e, in tal caso, non sarà necessario approfondire oltre la valutazione del rischio oppure, nei casi dubbi, ci si potrà limitare ad alcune misurazioni, in maniera da poter escludere il superamento dei valori inferiori d’azione anche per i lavoratori più a rischio”.
Il recente Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151 al comma 5-bis dell’articolo 190 del D.Lgs. 81/2008 ufficializza l’utilizzo delle banche dati sul rumore.
Pertanto si potranno utilizzare i dati rilevati sul campo della BDR (consultabile sul sito www.portaleagentifisici.it) “solo se ci si trova in condizioni espositive sostanzialmente analoghe a quelle descritte (stesso utensile/macchina nelle stesse condizioni operative).
Questa operazione va distinta dalla misurazione, che richiede l’impiego di attrezzature specifiche e di una metodologia appropriata e che resta comunque il metodo di riferimento.
Ipotesi di valutazione con misurazioni:
- Il layout (planimetria e indicazione delle macchine, attrezzature, lavoratori esposti, ecc.);
- La descrizione del ciclo lavorativo (almeno di quelle fasi, in relazione alle quali, non è possibile ritenere la presenza di un rischio trascurabile);
- L’individuazione di eventuali fattori potenzianti il rischio (ad es.: ototossici, vibrazioni, rumori impulsivi, ecc.), come identificati dall’art.190, comma 1;
- I risultati delle misurazioni di rumore (laeq, lpicco e lceq);
- L’individuazione delle aree e delle macchine a forte rischio (laeq > 85 db(a) e lpicco > 137 db(c));
- La valutazione del rispetto dei valori limite di esposizione (per lex > 87 db(a) e lpicco > 140 db(c));
- Il calcolo dei lex e dei lpicco degli esposti oltre gli 80 db(a) e i 135 db(c);
- La valutazione dell’efficienza e dell’efficacia dei dpi uditivi, se ed in quanto forniti ai lavoratori;
- La definizione delle misure tecniche e organizzative di contenimento del rischio (il p.a.r.e. programma aziendale di riduzione dell’esposizione, di cui alla norma uni 11347:2015);
- Le conclusioni (quadro d’insieme del rischio)”.
Ipotesi di valutazione senza misurazioni indicherà:
- il layout (planimetria e indicazione delle macchine, attrezzature, lavoratori esposti, ecc.);
- l’individuazione di eventuali fattori potenzianti il rischio (ad es.: ototossici, vibrazioni, rumori impulsivi, ecc.), come identificati dall’art.190, comma 1;
- l’indicazione delle motivazioni che escludono il superamento dei valori di azione inferiori nella giornata/settimana/settimana ricorrente a massimo rischio;
- le conclusioni con le eventuali indicazioni specifiche per la riduzione del rischio.